Regolamento del concorso a premi denominato
“Parigi a 5 stelle con ForLongevity”
La società BIOS LINE S.p.A. con sede in Viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte San Nicolò (PD),
indice il concorso a premi denominato “Parigi a 5 stelle con ForLongevity” che si svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l., c.f. 02907100982 con sede
legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede operativa in Via Cassala n.
16/18 – 25126 Brescia, allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo
concorso a premi.
Art. 2) DESTINATARI
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e
Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice, i fornitori ed i
rivenditori BIOS LINE. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Art. 4) DURATA DEL CONCORSO
Il concorso a premi è valido dall’8 settembre al 15 dicembre 2025.
Art. 5) MONTEPREMI
- Nr. 1 viaggio a Parigi per due persone del valore indicativo di euro 2.518,00.
Il pacchetto comprende
o volo diretto in classe economica, con partenza dall’aeroporto prossimo alla
residenza del vincitore (compatibilmente con le disponibilità);
o bagaglio a mano;
o trasferimenti dall’aeroporto all’hotel a Parigi e viceversa;
o soggiorno per due notti in Hotel 5 stelle con prima colazione;
o nr. 1 cena per due presso ristorante Madame Brasserie sulla Torre Eiffel;
o periodo di fruizione: al vincitore verranno proposte tre date, comprese tra aprile e
dicembre 2026 (esclusi i periodi di alta stagione e i giorni festivi), tra le quali dovrà
effettuare la propria scelta entro una settimana dalla comunicazione delle opzioni;
o spese assicurative e aeroportuali.
Sono escluse dal pacchetto:
o spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione all’aeroporto di partenza e
ritornare alla propria abitazione;
o escursioni in loco e mance;
o tutto ciò che non è indicato come compreso.
Si precisa che il premio sarà assegnato al vincitore e ad un accompagnatore a sua
scelta e non potrà essere ceduto a terzi.
2
- Nr. 10 kit ForLongevity (kit di linea completo, 5 prodotti) del valore unitario di € 148,45
IVA compresa.
Valore totale del montepremi € 4.002,50.
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso a premi gli interessati dovranno iscriversi sul sito web
https://www.concorso-forlongevity.natures.it indicando:
- i propri dati personali;
- un indirizzo email valido;
- il proprio profilo Instagram
ed autorizzare al trattamento per la finalità concorsuale. Facoltativamente, i partecipanti
potranno fornire il consenso al trattamento dei propri dati per ulteriori finalità di marketing
Successivamente gli interessati dovranno postare sul proprio profilo Instagram
(corrispondente a quello indicato nel form di iscrizione) un REEL avente le seguenti
caratteristiche:
- presenza nel video di uno o più prodotti della linea ForLongevity di Acque Unicellulari,
Nature's;
- video di durata superiore a 20 secondi;
- video con audio in lingua italiana;
- inserimento nel reel del tag @bios_line e hashtag #concorsoforlongevity, usando le
apposite funzioni a disposizione (“# hashtag” e “Tagga persone”).
Tutti coloro che avranno compiuto correttamente gli step sopra indicati otterranno nr. 1 titolo
di partecipazione per l’estrazione finale dei premi in palio. Ciascun utente otterrà 1 sola
partecipazione indipendentemente dal numero di video postati. Si precisa che, per poter
partecipare all’assegnazione dei premi in palio
- il profilo Instagram del partecipante deve essere pubblico per tutta la durata del concorso
a premi;
- il video dovrà essere presente nel profilo dell'utente fino alla fine del concorso;
- è consentita una sola candidatura per utente, non saranno validate doppie iscrizioni,
anche se con account IG diversi;
- non saranno validate le iscrizioni di utenti con profili IG con zero follower.
Art. 7) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tra tutte le partecipazioni pervenute (connotate dalla presenza del tag @bios_line e
hashtag #concorsoforlongevity) saranno estratti n. 11 vincitori e n. 20 riserve.
I premi saranno assegnati seguendo l’ordine decrescente di valore.
L’estrazione sarà effettuata entro il 23 dicembre 2025, alla presenza di un notaio o del
funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la
Camera di Commercio di Brescia.
Successivamente all’estrazione, verrà verificata la conformità dei video caricati da vincitori
e riserve ai requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di non conformità, il
partecipante sarà squalificato e il premio sarà assegnato alla prima riserva utile in
graduatoria.
Art. 8) NOTIFICA DELLE VINCITE E ACCETTAZIONE DEI PREMI
I vincitori saranno contattati via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
3
Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita, il vincitore dovrà
inviare alla società promotrice il modulo di accettazione del premio compilato in ogni sua
parte, unitamente a una copia di un valido documento di identità.
All’atto dell’accettazione il vincitore dovrà fornire i dati dell’eventuale
accompagnatore/accompagnatrice (è facoltà del vincitore usufruire del premio in forma
individuale, previa comunicazione al momento dell’accettazione).
In caso di mancato invio della documentazione entro i termini stabiliti, o di invio incompleto,
il vincitore perderà il diritto al premio. In tal caso, sarà contattata la prima riserva in
graduatoria, che dovrà procedere all’accettazione con le medesime modalità.
I premi saranno assegnati alle riserve anche in ogni altro caso di squalifica o esclusione
previsti dal presente regolamento o dalla normativa vigente.
Art. 9) ONLUS BENEFICIARIA
In caso di rifiuto espresso i premi rimarranno nella disponibilità del promotore. In caso di
esaurimento della lista delle riserve e conseguente impossibilità di assegnazione, i premi
saranno devoluti a
TEAM FOR CHILDREN O.D.V.
Via (Monsignor Giuseppe) Fortin, 44 – 35128 Padova
Codice Fiscale: 92218540281
Art. 10) CONSEGNA DEI PREMI
Il vincitore del viaggio riceverà un voucher all’indirizzo email registrato all’atto della
partecipazione. Successivamente potrà procedere in autonomia alla prenotazione
contattando l’agenzia viaggi indicata nel voucher. In caso di mancato utilizzo del premio
ricevuto per cause non imputabili alla società promotrice, il premio si intenderà comunque
assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere.
I 10 Kit ForLongevity saranno spediti ai vincitori entro 30 giorni dalla data di assegnazione
a spese della società promotrice. Al momento della consegna, il destinatario – o la persona
da lui delegata al ritiro – dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima di firmare il documento
di consegna. È necessario controllare attentamente che la confezione non presenti segni
evidenti di manomissione, rottura o altri danni che possano far supporre un’alterazione,
danneggiamento o sottrazione, totale o parziale, del contenuto. In presenza di tali anomalie,
il destinatario potrà:
• rifiutare il premio, fornendo adeguata motivazione scritta, oppure
• accettare con riserva, specificando chiaramente tale condizione sul documento di
consegna.
In assenza di annotazioni o riserve al momento della consegna, non sarà possibile
richiedere successivamente la sostituzione o il reinvio del premio.
Art. 11) ULTERIORI PRECISAZIONI, GARANZIE E ADEMPIMENTI
a) il presente concorso a premi non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o
amministrato da Meta Platforms Inc., proprietaria della piattaforma Instagram;
b) con l’accettazione del regolamento, ogni partecipante solleva Meta Platforms Inc. da
qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione al presente concorso a premi;
c) il server che ospita il sito web di registrazione è ubicato in territorio italiano; tutti i dati di
partecipazione raccolti tramite la form di iscrizione e i video caricati sul profilo Instagram
pubblico di ogni partecipante, saranno trasferiti su un server ubicato in territorio italiano;
per tali procedure viene redatta apposita relazione tecnica;
4
d) in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
cauzione a garanzia dell’intero montepremi;
e) la società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
il collegamento internet, l’accessibilità al concorso online e la rete telefonica mobile e
fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione;
f) la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o
non veritieri da parte dei vincitori oppure per problemi tecnici o di recapito alla stessa
non imputabili;
g) la società promotrice si riserva di escludere dal concorso coloro che risulteranno aver
partecipato con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque con
modalità giudicate sospette, fraudolente.
h) la società promotrice si riserva di annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi
e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
i) la società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Art. 12) FACOLTÀ DI RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Art. 13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società
promotrice è Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING S.r.l.
è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle
pratiche concorsuali.
Art. 14) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web
https://www.concorso-forlongevity.natures.it
Art. 15) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena e
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento