D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali ai sensi
dell’ art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
G.U. 13 dicembre 2001, n. 289
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e
pesche o banchi di beneficenza nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio-decreto 25 luglio 1940, n.1077 concernenti il regolamento in
materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n.528, che prevede che l’autorizzazione a
svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti
politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l’articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n.332, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n.384, che stabilisce che non sono soggette alle
disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di
prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62, recante la disciplina delle tombole e pesche o
banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale nonché delle
sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale stabilisce che con
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro dell’interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle
adunanze del 12 aprile 1999 e 15 gennaio 2001;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001 ;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e dell’interno
EMANA
il seguente regolamento
TITOLO I
MANIFESTAZIONI A PREMIO
Art. 1
(Ambito applicativo)
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico
dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi
o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte
commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli
1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque
anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio
sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all’individuazione dei vincitori e il termine ultimo
per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di
sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il
regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo
è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito
adempimento dell’obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri
soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di
spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta
maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio
dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori
del detto territorio.
Art. 2
(Concorsi a premio)
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi
offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita
di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia
riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente
all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a
determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad
eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal
regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i
concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.
Art. 3
(Operazioni a premio)
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso
dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti
o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove
documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o
servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più
prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro
presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa,
un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al
75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il
valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
Art. 4
(Premi)
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione
di cui all’articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei
prestiti pubblici e privati, i titoli azionari , le quote di capitale societario e dei fondi comuni di
investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate
del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le
giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I
soggetti stessi possono, altresì , offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto
già effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti
promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei
biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a
sorte o con altri sistemi analoghi.
Art. 5
(Soggetti promotori delle manifestazioni a premio)
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali
fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative
dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche
cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio
nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le
modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a
rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la
conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di
cui all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido
per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La
responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non
hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.
Art. 6
(Esclusioni)
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione
d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti
radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni
stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e
dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere
diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di
promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le
offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere
pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Art. 7
(Cauzione)
1. Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono
svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie
nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la
cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del
servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da
assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe
manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi
promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione
prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si
riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.
3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non
inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante
deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria
provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma
del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività
produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la
cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni
dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della
manifestazione, di cui all’articolo 9.
4. Il Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all’articolo 9, risultino
commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la
mancata corresponsione dei premi promessi.
Art. 8
(Manifestazioni vietate)
1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di
trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a
terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla
manifestazione stessa;
b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi
promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui
acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da
disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i
beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o
comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il
provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo. 10, comma
1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall’articolo 19,
comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui
all’articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 124, commi 2 e 3, del
citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.
Art. 9
(Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio)
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a
carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per
l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è
affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti
promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in
conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme
apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative
all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n.460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo
verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo
schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.
Art. 10
(Adempimenti dei promotori)
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima
dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito
modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da
due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività
produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. E’ vietato
pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali
modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive..
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento,
autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta
promotrice, che è conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e
per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di
eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere
modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza
degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.
5 Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono
devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.
Art.11
(Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario)
1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore
per una corretta informazione. Esso contiene l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori,
della durata, dell’ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della
natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli
stessi nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 5,
alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è
accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione,
la durata della manifestazione nonchè, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi
messi in palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi
audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo
l’obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di
consultazione dello stesso da parte dei promissari.
Art. 12
(Controllo delle manifestazioni a premio)
1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a
premio. Tale attività è svolta d’ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall’articolo 124 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973 e
modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni
in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell’articolo 8, il Ministero delle attività
produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie
controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza
di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione
della manifestazione.
TITOLO II
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Art. 13
(Ambito applicativo)
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di
lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli. 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono
necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti
politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali
organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si
applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da
registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è
consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei
biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma
di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione
progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una
data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è
consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni
limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il
numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o i banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita
di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a
matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono
consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la
manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro
51.645,68.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 consistono solo in
servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di
credito ed i metalli preziosi in verghe.
Art. 14
(Adempimenti dei promotori e controlli)
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione,
almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata
l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono
comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità
ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo
fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore
complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al
valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola
si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata
mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la
Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della
firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al
comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze
finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 2 del
1997.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle
manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato
dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di
acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a
conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono
indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e
delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima
dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che
la serie e la numerazione dei registri corrispondono a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I
biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si
dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del
Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed
un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei
biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata
all’incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del
sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione.
Il comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai
vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano
con riferimento alle manifestazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
(Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
del Ministero delle Attività produttive)
1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività
produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica
ai sensi dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’esercizio
delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione
organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso
l’Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la direzione generale per l’armonizzazione e la tutela
del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità
di personale in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall’Agenzia delle
entrate per l’esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con
l’Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:
a) l’articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n.973, come sostituito dall’articolo 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n.122; gli
articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, comma 1, 51, 54, 56, comma 1, 57, 58, 59 e 61 del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n.585;
l’articolo 42bis del citato regio decreto-legge n.1933 del 1938, istituito con la citata legge n.585 del
1950; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto.legge n.1933 del 1938;
b) l’articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo del decreto legge 30 settembre 1989, n.332, convertito
con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;
c) l’articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n.528;
d) l’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con R.D. 25 luglio 1940,
n.1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si
intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.
Art. 17
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio
nonchè alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all’articolo 15, entra in vigore il
centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
NORMA SANZIONATORIA
R.DL. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933 - art. 124.
1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si
applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i
concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a
spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la
sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel
caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che
siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella
comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento
in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo.
Nota:
Articolo così sostituito prima dall'art. unico, L. 5 luglio 1966, n. 518 (Gazz. Uff. 15 luglio 1966, n.
173), poi dall'art. 8, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, riportato alla voce Imposte e tasse in genere ed
infine dall'art. 19, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto nel comma 4 dello stesso articolo 19. Il testo vigente fino a tale data è il
seguente:
«art. 124
Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza
aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una
sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.
Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata
l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall' articolo 55, il trasgressore è
soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
Chi senza concorrere nella organizzazione, vende o espone in vendita i prodotti oggetto del
concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 150.000 a
L. 1.500.000.
Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 62 si applica la sanzione
amministrativa da L. 250.000 a L. 5.000.000, per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo
comma dell'art. 62 si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000».